AmbienteStop Edison

Progetto Edison – Conferenza dei servizi, la diffida

Pubblichiamo il testo da inviare alla Provincia di Ancona

Progetto Edison: modifiche e integrazioni in sede di conferenza dei servizi – Illegittimità – Diffida

L’insediamento nel territorio di impianti insalubri e di opere comunque sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale è subordinato ad un iter autorizzatorio rigorosamente discliplinato dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla connessa normativa di riferimento. Grazie alle diffuse battaglie ambientaliste che nel tempo si sono sviluppate nel nostro Paese, l’iter prevede obbligatoriamente un duplice onere di pubblicazione finalizzato a consentire a tutti i soggetti interessati di conoscere i progetti proposti e di depositare le eventuali osservazioni critiche. La prima pubblicazione riguarda il progetto così come proposto: ad essa consegue un termine di 30gg per depositare le osservazioni. La seconda pubblicazione riguarda, invece, le integrazioni depositate dal proponente a seguito delle osservazioni mosse al progetto: anche le integrazioni, infatti, devono essere rese pubbliche per consentire il deposito delle osservazioni da parte dei soggetti interessati. Gli obblighi di pubblicazione e il correlato diritto di depositare osservazioni critiche non possono essere aggirati essendo preposti alla garanzia di controllo e di partecipazione da parte della cittadinanza.

Nel corso della Conferenza dei Servizi avente ad oggetto il progetto Edison è stata data la possibilità ad Edison di depositare sia modifiche e revisioni di numerosi elaborati rispetto a quelli già depositati, sia di depositare ex novo elaborati tecnici che non sono stati oggetto di pubblicazione né nella prima fase pubblica, né nella seconda. Tale modo di procedere viola palesemente la disciplina del procedimento consentendo a Edison nella fase definitoria del procedimento di depositare documentazione rilevante e di effettuare modifiche totalmente sottratte al controllo e alla possibilità di intervento da parte di cittadine e cittadini. Nel corso della Conferenza dei Servizi è possibile chiedere chiarimenti e illustrazioni, ma laddove, nonostante persino la fase suppletiva delle integrazioni, la documentazione prodotta risulti incongrua e carente, l’iter autorizzatorio deve chiudersi negativamente, senza dare la possibilità al soggetto proponente di cambiare le “carte in tavola”, al di fuori di ogni margine di intervento da parte di chi vive nei territori interessati.

Per tali ragioni abbiamo elaborato e già trasmesso il testo di una diffida con la quale, evidenziati i vizi di illegittimità del procedimento e la carenza strutturale della documentazione prodotta, si chiede che il procedimento venga archiviato o, comunque, che venga disposto il rigetto dell’autorizzazione richiesta.

Segue il testo della diffida: chiunque sia interessato può riprendere il testo ed inviarlo alla Provincia di Ancona.

Spazio Comune Autogestito Tnt


OGGETTO: procedimento di V.I.A. impianto Edison Next Recology – Jesi – ulteriore deposito di documenti – violazione dell’art.27bis del D.lgs.152/2006 – obbligo di archiviazione – DIFFIDA

PREMESSO

Che la scrivente associazione, nell’ambito della procedura in oggetto, ha inviato le proprie osservazioni sia in prima istanza ai sensi dell’art.27bis, co.4, del D.lgs. n. 152/2006, sia in seconda istanza, nel merito delle integrazioni depositate dal proponente, ai sensi dell’art.27bis, co.5, del D.lgs. n. 152/2006;

Che la scrivente associazione ha appreso che, dopo il deposito delle integrazioni da parte del proponente e dopo la seconda fase di pubblicazione prevista dall’art.27bis, co.5, del D.lgs. n. 152/2006, la Conferenza dei Servizi in data 7 maggio 2025 ha chiesto ulteriori integrazioni che hanno consentito al proponente:

– di depositare modifiche e revisioni di numerosi elaborati rispetto a quelli già depositati per la seconda fase pubblica (e già revisionati una prima volta dopo la prima fase pubblica);

-di depositare ex novo elaborati tecnici che non sono stati oggetto di pubblicazione né nella prima fase pubblica, né nella seconda.

Che tale modo di procedere viola palesemente e inequivocabilmente la procedura prevista (con termini temporali perentori) dall’art.27bis del D.lgs.152/2006, che al comma 5 prevede un’unica possibilità di depositare integrazioni in forza della richiesta eventualmente intervenuta in esito alla prima fase pubblica e un’unica riedizione, con termini dimezzati, della fase pubblica per le osservazioni sulle integrazioni;

Che, nel caso di specie, alla richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell’art.27bis, co.5, del D.lgs. n. 152/2006 il proponente ha dato riscontro con le integrazioni depositate il 31/03/2025, ritualmente pubblicate al fine di consentire ai soggetti interessati di formulare le proprie osservazioni in merito;

Che, pertanto, gli enti sono chiamati ad esprimersi esclusivamente sulla documentazione integrativa depositata il 31/03/2025, documentazione che certamente non può essere modificata, addirittura ricorrendo al deposito di nuovi elaborati, integralmente ed illegittimamente sottratti ai percorsi partecipativi;

Che le numerose richieste di ulteriori integrazioni scaturite nella Conferenza dei Servizi, alla base delle sopra richiamate modifiche e revisioni degli elaborati, dimostrano “in re ipsa” la carenza del progetto e della documentazione integrativa depositata il 31/03/2025 in esito alle osservazioni pervenute a seguito della prima fase pubblica;

Che, pertanto, in ragioni delle suddette carenze, tanto più gravi stante l’inadeguatezza anche della documentazione integrativa depositata il 31/03/2025, il procedimento doveva concludersi con esito negativo, senza offrire al proponente la possibilità di depositare ulteriori integrazioni in aperta violazione della normativa di riferimento;

Che tale violazione di legge risulta oggettiva e comprovata dalla lettera dello stesso art.27bis, che inopinatamente non prevede una terza fase pubblica per le osservazioni, circostanza che esclude alla radice la possibilità di una terza innovazione dei documenti, altrimenti integralmente sottratti al confronto pubblico, con palese lesione del diritto alla partecipazione e della ratio stessa delle norme che scandiscono il procedimento;

Che, quindi, le modifiche e le integrazioni introdotte in sede di Conferenza dei Servizi, oltre a rendere palesi le numerose questioni rimaste irrisolte nonostante la documentazione integrativa depositata il 31/03/2025, integrano evidenti vizi del procedimento, violano la normativa primaria in materia di partecipazione ed evidenziano la carenza di documentazione essenziale per la congrua istruzione della pratica;

Tutto ciò premesso, con la presente si

DIFFIDA

la competente amministrazione affinchè la stessa, preso atto di quanto sopra illustrato e delle insanabili carenze documentali e procedimentali, disponga l’archiviazione del procedimento o, comunque, il rigetto dell’autorizzazione richiesta.

Eventi in programma