{"id":4160,"date":"2024-10-31T15:59:38","date_gmt":"2024-10-31T14:59:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.glomeda.org\/?p=4160"},"modified":"2024-11-21T13:53:06","modified_gmt":"2024-11-21T12:53:06","slug":"ddl-ex1660-sciopero-dellunione-delle-camere-penali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.glomeda.org\/index.php\/2024\/10\/31\/ddl-ex1660-sciopero-dellunione-delle-camere-penali\/","title":{"rendered":"DDL (ex)1660 &#8211; Sciopero dell&#8217;Unione delle Camere Penali"},"content":{"rendered":"\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>L&#8217;associazione nazionale degli avvocati penalisti indice tre giornate di astensione dall&#8217;attivit\u00e0 giudiziaria dal 4 al 6 novembre<\/em><\/strong><\/h6>\n\n\n\n<p><em>Dopo <a href=\"https:\/\/www.glomeda.org\/index.php\/2024\/02\/05\/giustizia-e-sicurezza-sciopero-dellunione-delle-camere-penali\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.glomeda.org\/index.php\/2024\/02\/05\/giustizia-e-sicurezza-sciopero-dellunione-delle-camere-penali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lo sciopero dello scorso febbraio<\/a>, gli avvocati penalisti tornano in stato di agitazione, proclamando tre giornate di astensione dalle udienze e da ogni attivit\u00e0 giudiziaria il 4, 5 e 6 novembre prossimi. Nel <a href=\"https:\/\/camerepenali.it\/cat\/12702\/pacchetto_sicurezza_l\u2019unione_delibera_l\u2019astensione.html\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/camerepenali.it\/cat\/12702\/pacchetto_sicurezza_l\u2019unione_delibera_l\u2019astensione.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">comunicato diffuso dall&#8217;Unione delle Camere Penali<\/a> si legge: &#8220;Il pacchetto sicurezza, lungi dal porsi in sintonia con un programma di riforma della giustizia in senso liberale, rivela nel suo complesso e nelle singole norme una matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti pi\u00f9 deboli&#8221;. Il testo prosegue invitando alla mobilitazione per &#8220;sollecitare il Parlamento ad adottare tutte le opportune modifiche alle norme del pacchetto sicurezza in senso conforme alla Costituzione ed ai principi del diritto penale liberale, sensibilizzando l\u2019opinione pubblica <strong>sul pericolo che simili legislazioni securitarie e illiberali possano incidere irreversibilmente sulla tenuta democratica dell\u2019intero sistema penale.<\/strong>&#8221; Il segnale d&#8217;allarme lanciato dalla comunit\u00e0 dei professionisti attraverso una presa di posizione cos\u00ec radicale, non \u00e8 che l&#8217;ulteriore conferma dell&#8217;estrema gravit\u00e0 di quest&#8217;iniziativa legislativa, e dell&#8217;assoluta urgenza di contrastrarla.<\/em> <em>Pubblichiamo  di seguito l&#8217;appello di indizione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>GIUNTA DELL\u2019UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE<br>Delibera del 17 ottobre 2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Giunta dell\u2019Unione delle Camere Penali Italiane,<\/p>\n\n\n\n<p><strong>rilevato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che con le delibere del 20 novembre 2023, con la quale \u00e8 stato deliberato lo stato di agitazione, e del 25 gennaio 2024, con la quale \u00e8 stata deliberata l\u2019astensione da tutte le attivit\u00e0 del settore penale, si segnalava come il contenuto dell\u2019intero \u201cpacchetto sicurezza\u201d, DDL AC 1660-A recante \u201cDisposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio nonch\u00e9 di vittime dell\u2019usura e di ordinamento penitenziario\u201d, lungi dal porsi in sintonia con un programma di riforma della giustizia in senso liberale, rivelasse nel suo complesso e nelle singole norme una matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti pi\u00f9 deboli, caratterizzandosi per l\u2019introduzione di una iniqua scala valoriale, in relazione alla quale taluni beni risultano meritevoli di maggior tutela rispetto ad altri di eguale natura, in violazione del principio di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzionalit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che si stigmatizzava, nuovamente, come l\u2019affidare al sistema repressivo penale la soluzione di ogni situazione di marginalit\u00e0, di devianza, o di potenziale conflitto sociale, anzich\u00e9 percorrere la strada dell\u2019incremento della prevenzione e della riduzione delle cause di disagio sociale che generano i fenomeni della ribellione e della devianza, o anche solo del dissenso politico, finisce con l\u2019alimentare inutilmente una crescente domanda di punizione e con l\u2019incrementare irrazionalmente un sistema carcerocentrico produttivo di ulteriore sovraffollamento, incompatibile con ogni forma di rieducazione, a sua volta causa dell\u2019aumento del fenomeno della recidiva;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che anche nell\u2019ambito della Audizione di UCPI davanti alla Commissione Affari Costituzionali del 20 maggio 2024, si sottolineavano tali gravi discostamenti del DDL da tutti i paradigmi propri del Diritto penale liberale, che avrebbe dovuto, invece, ispirare l\u2019azione di Governo e ci\u00f2, in particolare, con riferimento agli artt. 270-1 quinquies.3 c.p., 435 c.p., nonch\u00e9 agli interventi normativi di cui agli artt. 10, 11, 12, 13&nbsp; e 14 e 15 del DDL, sottolineandosi come si offrisse alla collettivit\u00e0 il falso e deformante \u201cmessaggio di sicurezza ed efficienza che con tali misure normative si vuole dare, come se si trattasse della soluzione ai fenomeni criminali in esse previsti, quasi che, nell\u2019attuale assetto normativo, non fossero gi\u00e0 presenti adeguate disposizioni di legge che puniscono l\u2019occupazione abusiva di immobili, il borseggio, le rivolte in carcere o l\u2019aggressione ai danni dei rappresentanti delle forze dell\u2019ordine\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che, in particolare, si rilevava come la fattispecie di reato di \u201crivolta in istituto penitenziario\u201d, introdotta con il nuovo art. 415-bis c.p. (art. 26), integrata anche da condotte dichiaratamente inoffensive come la resistenza passiva, ovvero da semplice disobbedienza, costituisca un pericoloso arretramento, in quanto introduce una norma evidentemente contraria ai principi di ragionevolezza, di proporzionalit\u00e0 e di offensivit\u00e0, e che si espone, a causa della sua complessiva indeterminatezza, ad una utilizzazione e ad una applicazione arbitraria stante l\u2019inammissibile generico riferimento al \u201ccontesto\u201d nel quale la condotta si consuma;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che, altres\u00ec, si osservava come tale inasprimento delle sanzioni e tale criminalizzazione di condotte non violente risultasse del tutto irrazionale, considerato come la stessa Commissione di indagine, istituita dal DAP a seguito delle rivolte scoppiate nelle carceri nel marzo 2020, avesse concluso che la risposta punitiva vada in una direzione \u201costinata e contraria\u201d rispetto ad una vera prevenzione e dissuasione rispetto a tali comportamenti, invitando ad \u201cuna riflessione sulle condizioni di degrado e abbandono in cui versavano molti degli istituti penitenziari\u201d e che, pertanto, anzich\u00e9 punire severamente comportamenti inoffensivi quali la resistenza passiva, ci si sarebbe dovuto fare urgentemente carico degli obblighi imposti al decisore politico dalla Costituzione e dalla CEDU, che fanno divieto di infliggere pene o trattamenti inumani o degradanti;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che appariva altrettanto pericolosa ed iniqua la equiparazione al fine della applicazione di simili norme ai \u201ccentri di trattenimento\u201d (art. 27) nei quali viene attuata la cd. detenzione amministrativa, che, pur risolvendosi in una integrale limitazione della libert\u00e0 personale, dovrebbe essere comunque oggetto di un regime di tutela penale certamente differenziato proprio in base al differente status delle persone in essi collocate;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che eguale severa critica veniva formulata con riferimento all\u2019ulteriore allargamento del catalogo dei reati c.d. ostativi, con l\u2019inserimento nell\u2019art. 4-bis dell\u2019Ordinamento Penitenziario anche della menzionata fattispecie descritta dall\u2019art. 415-bis c.p. nonch\u00e9 dall\u2019art. 415 c.p. \u201cIstigazione a disobbedire alle leggi\u201d, fattispecie di pericolosa interpretazione ed applicazione se ricondotta alle ipotizzate condotte di rivolta, che finir\u00e0 con l\u2019aggravare la gi\u00e0 drammatica situazione di sovraffollamento che sta inesorabilmente affliggendo le carceri italiane;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che, altres\u00ec, si osservava come persino i fenomeni relativi alle pi\u00f9 recenti rivolte carcerarie fossero stati, infatti, caratterizzati da moti estemporanei condizionati pi\u00f9 dal disagio che da vere e proprie spinte criminali, privi di una qualche organizzazione e di alcuna finalit\u00e0 eversiva, che sembrano aver bisogno pi\u00f9 che di dure risposte repressive, di ascolto della realt\u00e0, di quella presenza dello Stato che si concretizza in una maggiore azione di assistenza, di prevenzione e di recupero, in favore della realt\u00e0 della detenzione che \u00e8 stata, al contrario, irresponsabilmente abbandonata al suo destino;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che si sottolineava come analoga errata prospettiva si fosse adottata con riferimento ai reati di occupazione degli immobili (Disposizioni in materia di sicurezza urbana), trattandosi di contesti che necessitano di diversi, pi\u00f9 vasti e complessi interventi di riorganizzazione delle risorse dei territori e di prevenzione dell\u2019illegalit\u00e0, piuttosto che di una eccessiva criminalizzazione del dissenso e di inasprimenti sanzionatori o di incremento dei poteri della Polizia giudiziaria (art. 321-bis), ovvero di aree di disagio sociale problematiche che, pi\u00f9 ragionevolmente, potrebbero essere gestite attraverso una maggiore efficienza delle amministrazioni ed una pi\u00f9 oculata presenza delle istituzioni;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che si evidenziava come la norma, peraltro, sarebbe andata a sovrapporsi a quelle precedentemente entrate in vigore, che gi\u00e0 puniscono la condotta di occupazione abusiva di un immobile, creando un coacervo disordinato e sovrabbondante di norme e disponendo un regime sanzionatorio cos\u00ec grave, che avrebbe rischiato di essere lesivo del principio di proporzionalit\u00e0 sancito dalla Costituzione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che si denunciava come fosse di particolare gravit\u00e0 la cancellazione del differimento obbligatorio della pena per le donne incinte o madri di prole in tenera et\u00e0 e la previsione di detenzione delle stesse negli istituti a custodia attenuata per detenute madri, luoghi evidentemente incapaci di gestire le pi\u00f9 elementari urgenze sanitarie, la cui limitatissima presenza sul territorio (4 in tutta Italia), rischia di confinare dietro le sbarre ordinarie dei penitenziari femminili le madri ed i loro neonati, detenuti senza colpa, quando invece si sarebbe dovuto proseguire nel solco della proposta di legge, presentata nella scorsa legislatura, tesa ad istituire in ogni regione case-famiglia per madri detenute e bambini;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che si segnalava come altrettanto iniqua e vessatoria fosse l\u2019introduzione della modifica al codice delle comunicazioni elettroniche (art. 98-undertricies) che comporta una gravissima limitazione di uno dei pi\u00f9 elementari diritti della persona quale \u00e8 quello costituito dalla libert\u00e0 di comunicazione, laddove si inibiva il rilascio di un contratto telefonico al \u201ccittadino di uno Stato non appartenente alla Unione europea\u201d, per il solo fatto di essere sprovvisto di titolo di soggiorno (art. 32);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che si osservava che dovesse essere analogamente censurata e contrastata, come certamente estranea alla sensibilit\u00e0 ed alla storia giuridica del nostro Paese e contraria ai principi della nostra Carta costituzionale, l\u2019introduzione di ogni forma di \u201ccastrazione chimica\u201d quale mezzo di contrasto ai pur gravi reati determinati da motivazioni sessuali, fatta oggetto di un ordine del giorno approvato dalla Camera con il quale si intendeva istituire una commissione o un tavolo tecnico volto a porre rimedio ad una asserita \u201cmancanza di adeguate misure di prevenzione\u201d in termini di recidiva di tali reati;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>considerato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che, il 18 settembre 2024, il testo del DDL AC 1660-A \u00e8 stato approvato dalla Camera dei Deputati e sar\u00e0 ora esaminato dal Senato;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che anche in occasione dell\u2019incontro avuto con il Ministro della Giustizia, il 24 settembre 2024, \u00e8 stata espressa la contrariet\u00e0 dell\u2019avvocatura penale alla filosofia stessa che ispira l\u2019intero DDL;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che, con delibera del 30 settembre 2024, si \u00e8 evidenziato, nuovamente, come si assistesse ad una inaccettabile pan-penalizzazione a vasto spettro, che implica la creazione di nuove fattispecie di reato, la criminalizzazione di condotte che non erano state mai ritenute offensive, uno sproporzionato aumento delle sanzioni a tutela univoca dei tutori dell\u2019ordine, l\u2019introduzione di nuove ostativit\u00e0 alla concessione di benefici penitenziari, l\u2019aumento delle prerogative della Polizia giudiziaria, alla quale sar\u00e0 addirittura consentito il porto di armi diverse da quelle ufficialmente in dotazione, e si constatava come tali riforme finissero con il modificare pericolosamente i rapporti stessi fra il cittadino e lo Stato, fra il principio di autorit\u00e0 e quello di libert\u00e0, impostando le stesse relazioni sociali sulla base di una asserita esigenza di sicurezza strumentalmente amplificata;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che si \u00e8 denunciato come i principi di ragionevolezza, di proporzionalit\u00e0 e di offensivit\u00e0, propri di quel diritto penale liberale al quale dovrebbe tendere ogni moderno Stato di diritto, venissero evidentemente travolti, mediante l\u2019instaurazione di un sistema deliberatamente impostato sull\u2019impronta di un \u201cdiritto penale del nemico\u201d e su di una responsabilit\u00e0 da \u201ccolpa d\u2019autore\u201d, nella quale la stigmatizzazione penale si attiva non per \u201cquello che si fa\u201d, ma per \u201cquello che si \u00e8\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che si \u00e8 ribadita la necessit\u00e0 di tutelare con ogni mezzo tali indefettibili e non negoziabili principi e valori, annunciando l\u2019adozione di ogni possibile iniziativa al fine di sensibilizzare tutti i settori della societ\u00e0 civile, della Politica, della Accademia e dell\u2019informazione, riservandoci la sollecita organizzazione di eventi nazionali nell\u2019ambito dei quali manifestare la contrariet\u00e0 dell\u2019Avvocatura penale alla introduzione delle norme contenute nel pacchetto sicurezza, denunciando i rischi della svolta illiberale che esse prefigurano, svelando altres\u00ec la natura fallimentare dello strumento repressivo ai fini del perseguimento della pur necessaria sicurezza dei cittadini;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>preso atto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>che nonostante le sollecitazioni da parte dell\u2019avvocatura, gli incontri con il Ministro della Giustizia e le audizioni davanti alle Commissioni Parlamentari, il DDL 1660 prosegue il suo iter di approvazione al Senato;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ribadito<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che nessuna pur legittima e condivisibile richiesta di sicurezza e nessuna forma di illegalit\u00e0 e di devianza consenta di adottare misure e rimedi sproporzionati che, oltre che a rivelarsi inefficaci rispetto ai fini, finiscono con il torcere l\u2019intero sistema penale in senso radicalmente illiberale ed autoritario, indebolendo le radici di quei principi costituzionali che costituiscono la salvaguardia delle libert\u00e0 fondamentali di tutti i cittadini e della stessa convivenza democratica, in quanto posti a tutela della libert\u00e0 di manifestazione e di espressione del dissenso;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che, come enunciato dal nostro Manifesto del Diritto Penale Liberale e del Giusto Processo, \u00abLiberale \u00e8 il modello di diritto penale che legittima l\u2019intervento punitivo solo quando \u00e8 strettamente necessario e proporzionato alle esigenze di tutela, oltre che rispettoso della persona che lo subisce\u00bb (Canone 3.) e che \u00abOgni eccesso punitivo, che superi il principio del \u201cminimo sacrificio necessario\u201d, costituisce un arbitrio dello Stato e, nei casi pi\u00f9 gravi, un delitto. \u00c8 compito precipuo delle istituzioni assicurare il pieno rispetto della persona del colpevole, che non pu\u00f2 mai essere oggetto di strumentalizzazione in nome della prevenzione dei reati\u00bb (Canone 5.);<\/p>\n\n\n\n<p><strong>delibera<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione l\u2019astensione dalle udienze e da ogni attivit\u00e0 giudiziaria nel settore penale per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024, esclusi il circondario di Paola, interessato da un\u2019astensione indetta dalla Camera Penale di Paola, con delibera del 26 settembre 2024 per i giorni dal 21 al 25 ottobre 2024, il circondario di Castrovillari, interessato da un\u2019astensione indetta dalle Camere Penali di Castrovillari e di Rossano, con delibera del 3 ottobre 2024 per i giorni dal 28 al 31 ottobre 2024, il circondario di Santa Maria Capua Vetere, interessato da un\u2019astensione indetta dalla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, con delibera dell\u201911 ottobre 2024 per il giorno 30 ottobre 2024;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>indice<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>per il 5 novembre 2024, alle ore 10.00 una manifestazione nazionale da tenersi in Roma presso il Centro Congressi \u201cRoma Eventi Fontana di Trevi\u201d&nbsp;<strong>*,<\/strong>&nbsp;in Piazza della Pilotta n. 4, alla quale invita sin da ora l\u2019Avvocatura e l\u2019Accademia per un confronto sui temi imposti dall\u2019iniziativa normativa, al fine di sollecitare il Parlamento ad adottare tutte le opportune modifiche alle norme del pacchetto sicurezza in senso conforme alla Costituzione ed ai principi del diritto penale liberale, sensibilizzando l\u2019opinione pubblica sul pericolo che simili legislazioni securitarie e illiberali possano incidere irreversibilmente sulla tenuta democratica dell\u2019intero sistema penale;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>invita<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>le Camere Penali territoriali ad organizzare, per i giorni 4 e 6 novembre 2024, iniziative di informazione e di discussione sulle ragioni dell\u2019astensione;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>dispone<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari, al Consiglio Nazionale Forense.<\/p>\n\n\n\n<p>Roma, 17 ottobre 2024<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente&nbsp;<br>Avv.&nbsp;Francesco Petrelli<\/p>\n\n\n\n<p>Il Segretario<br>Avv.&nbsp;Rinaldo Romanelli<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong><u>*La manifestazione nazionale si svolger\u00e0 in Roma presso il &#8220;<strong>Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna\u201d, in Via Alibert 5\/A<\/strong><\/u><\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;associazione nazionale degli avvocati penalisti indice tre giornate di astensione dall&#8217;attivit\u00e0 giudiziaria dal 4 al 6 novembre Dopo lo 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