{"id":1587,"date":"2023-04-03T13:07:30","date_gmt":"2023-04-03T11:07:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.glomeda.org\/?p=1587"},"modified":"2023-04-03T13:08:31","modified_gmt":"2023-04-03T11:08:31","slug":"capiamo-il-dl-n-20-2023-il-nuovo-decreto-immigrazione-di-cutro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.glomeda.org\/index.php\/2023\/04\/03\/capiamo-il-dl-n-20-2023-il-nuovo-decreto-immigrazione-di-cutro\/","title":{"rendered":"Capiamo il DL n. 20\/2023, il nuovo \u201cDecreto Immigrazione di Cutro\u201d"},"content":{"rendered":"\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><em>Riprendiamo da <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/2023\/03\/capiamo-il-dl-n-20-2023-il-nuovo-decreto-immigrazione-di-cutro\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/2023\/03\/capiamo-il-dl-n-20-2023-il-nuovo-decreto-immigrazione-di-cutro\/\" target=\"_blank\">MeltingPot<\/a> una disamina dell&#8217;avv. Paolo Cognini: si restringono le garanzie dei richiedenti asilo e i diritti delle persone migranti<\/em><\/h6>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20!vig=2023-03-12\" target=\"_blank\">Decreto Legge n. 20 del 2023<\/a>&nbsp;pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2023 ed entrato in vigore il giorno successivo, \u00e8 al centro di numerose polemiche non per solo per l\u2019immotivato ricorso al decreto di urgenza ma perch\u00e9 offre <strong>una risposta paradossale alla strage di Steccato di Cutro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l\u2019<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/tag\/avv-paolo-cognini\/\" target=\"_blank\">avv. Paolo Cognini<\/a>, si tratta di una grave speculazione politica che partendo dalla vicenda drammatica del naufragio, dove sono morte oltre 100 persone, produce un testo normativo che nella realt\u00e0 <strong>restringe le garanzie dei richiedenti asilo e pi\u00f9 complessivamente i diritti delle persone migranti.<\/strong> Nel testo non c\u2019\u00e8 assolutamente niente che possa incidere in termini positivi sulle cause che hanno prodotto la tragedia di Cutro per semmai prevenirla, contrariamente a quello che \u00e8 stato propagandato o detto contestualmente alla predisposizione del decreto legge.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto le norme che incidono effettivamente sul contesto che ha portato al naufragio non sono affatto toccate, anzi \u00e8 parere dell\u2019avvocato che le uniche modifiche normative riconducibili al governo in carica e che incidono in maniera negativa su quel contesto sono le norme contenute nel&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/2023\/03\/una-prima-lettura-di-asgi-del-decreto-legge-1-2023-convertito-in-legge\/\" target=\"_blank\">Decreto Legge n. 1\/2023<\/a>, convertito in legge, che <em>\u00abin maniera sistematica e scientifica \u00e8 intervenuto per rendere pi\u00f9 complicate, pi\u00f9 difficili, pi\u00f9 ostacolabili le operazione di soccorso in mare\u00bb.<\/em> Oltre ad essere stato il primo decreto legge di questo governo, interviene aggravando la situazione, nei fatti rende maggiore la probabilit\u00e0 di <strong>situazioni di pericolosit\u00e0 in mare <\/strong>e aumenta la <strong>possibilit\u00e0 di eventi tragici.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u00abQuello che colpisce nel disaminare i testi degli articoli che compongono il DL 20\/2023 \u2013 sostiene Cognini \u2013 \u00e8 che il primo effetto, la prima implicazione normativa si riversa sulla protezione speciale determinando una restrizione verticale\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019avvocato del Foro di Ancona illustra <strong>la storia della protezione speciale<\/strong>, una forma di protezione che di fatto nasce dall\u2019abrogazione della tutela umanitaria (cosiddetta protezione umanitaria) intervenuta nel 2018 per effetto del&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113!vig=9999-12-31\" target=\"_blank\">DL 113\/2018<\/a>, convertito in legge, conosciuto come&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/tag\/leggi-salvini-2018-e-2019\/\" target=\"_blank\">DL Salvini<\/a>. Prima di quel decreto, l\u2019<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=\" target=\"_blank\">art. 5 comma 6 del T.U. Immigrazione<\/a>&nbsp;prevedeva che nel caso in cui l\u2019autorit\u00e0 amministrativa si fosse trovata nella condizione di rifiutare o di revocare un titolo di soggiorno al cittadino straniero, questa scelta doveva essere valutata anche alla luce di quelli che potevano essere i seri motivi, in particolare di natura umanitaria, che dovevano e potevano giustificare il mantenimento del permesso di soggiorno. Sulla base di questo inciso si strutturava quella che \u00e8 stata conosciuta come la protezione umanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u00abUna tutela<\/em> &#8211; chiarisce Cognini \u2013 <em>che in realt\u00e0 faceva riferimento ad un contesto aperto che poteva essere adattato alle condizioni specifiche che l\u2019autorit\u00e0 amministrativa si trovava ad affrontare, considerando sia le ragioni di carattere umanitario e sia le ragioni costituzionali\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2018 questa parte dell\u2019art. 5 viene abrogata, di fatto <strong>viene abrogata la protezione umanitaria<\/strong>. Al posto di questa, il DL 113\/2018 introduceva la protezione speciale attraverso il riferimento dell\u2019art. 19 comma 1 e comma 1.1. del TU Immigrazione. L\u2019art. 19 disciplina i divieti di espulsione, cio\u00e8 vengono elencate quelle condizioni che impongono di non espellere il cittadino straniero dallo Stato italiano. I due commi prevedevano nella realt\u00e0 un\u2019applicazione limitata a pochissimi casi, gi\u00e0 peraltro garantiti dalla protezione internazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u00abNel 2020 <\/em>\u2013 prosegue il legale \u2013 <em>il legislatore effettua una risignificazione giuridica e normativa della protezione speciale attraverso il&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130\" target=\"_blank\">DL 130\/2020<\/a>, convertito in legge, il cosiddetto Decreto Lamorgese: viene novellato l\u2019art. 19 comma 1 e comma 1.1 inserendo il divieto di espulsione anche in quei casi che erano stati aboliti e quindi ripristinando le garanzie degli obblighi costituzionali\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Con queste modifiche, viene specificato che <em>\u00abil divieto di espulsione viola il diritto alla vita familiare e privata del cittadino straniero, un diritto che \u00e8 sancito dall\u2019art. 8 della CEDU. Un diritto di spessore importante, perch\u00e9 in realt\u00e0 \u00e8 un diritto che tutela la vita che il soggetto ha costruito nel corso della sua esistenza. Si d\u00e0 peso e importanza del processo di radicamento del cittadino straniero nel territorio nazionale\u00bb<\/em>, vanno quindi <strong>valutati i legami sociali e affettivi costruiti nel corso degli anni e le sue esperienze lavorative<\/strong>, anche comparate con la situazione del richiedente in caso di rimpatrio nel paese di origine. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, con il DL 130\/2020, ha la durata di 2 anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la soppressione prevista dall\u2019art. 7 del DL 20\/2023 (che abroga il terzo e quarto periodo dell\u2019articolo 19 comma 1.1. del T.U.) <strong>viene meno il divieto di espulsione sancito in rapporto al radicamento del cittadino straniero <\/strong>e anche a tutti gli indicatori sopracitati.<br><em>\u00abLe conseguenze di questa soppressione sono conseguenze estremamente gravi \u2013 spiega l\u2019avvocato \u2013 in quanto \u00e8 un dispositivo di protezione che in buona parte aveva sopperito all\u2019abolizione della protezione umanitaria. Ci\u00f2 comporta anche delle problematiche rispetto ai permessi di soggiorno in corso rilasciati per protezione speciale, poich\u00e9 subentra la possibilit\u00e0 di rinnovarlo per una sola volta e per un anno, dopodich\u00e9 questo permesso di soggiorno non potr\u00e0 pi\u00f9 essere rinnovato e quindi il titolare dovr\u00e0 necessariamente convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sempre nel DL viene specificato che il nuovo assetto non si applica a quelle istanze che sono gi\u00e0 state formulate o quando sono gi\u00e0 stati fissati gli appuntamenti in questura, e quindi <strong>non \u00e8 retroattivo<\/strong>. Andranno monitorate le prassi delle questure soprattutto nei casi di rigetto e rifiuto, dove probabilmente verr\u00e0 contestualmente notificato un decreto di espulsione.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo i dati del rapporto del CIR&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/2023\/03\/capiamo-il-dl-n-20-2023-il-nuovo-decreto-immigrazione-di-cutro\/#easy-footnote-bottom-1-495161\"><sup>1<\/sup><\/a><\/strong>, nel 2022 le domande esaminate di richiedenti asilo in Commissione territoriale sono state circa 52.600: il 53,5% si sono tradotte in dinieghi, il 12% nel riconoscimento dello status di rifugiato, il 13,2%, nella protezione sussidiaria e il 21,2% nella protezione speciale. Quindi sono stati 28.141 i richiedenti con diniego, mentre 11.151 coloro che hanno ottenuto la protezione speciale.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla base dell\u2019articolata analisi della dott.sa Monia Giovannetti, che ha esaminato i dati relativi ai procedimenti amministrativi e giudiziari dal 2016 al 2020&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/2023\/03\/capiamo-il-dl-n-20-2023-il-nuovo-decreto-immigrazione-di-cutro\/#easy-footnote-bottom-2-495161\"><sup>2<\/sup><\/a><\/strong>, si ipotizza che dopo il ricorso in tribunale<em> \u00abcoloro i quali giungeranno ad avere un titolo di soggiorno per protezione e dintorni, saranno il 59% (ovvero 6 su 10) anche all\u2019esito delle relative impugnazioni giurisdizionali\u00bb<\/em>. Rispetto al 2022 \u00e8 perci\u00f2 possibile sostenere che all\u2019incirca altre 16.600 persone otterranno un permesso di soggiorno, con altissime probabilit\u00e0 che sia di protezione speciale.<br>Alla prova dei dati, la soppressione della protezione speciale <strong>porter\u00e0 ad un incremento notevole delle persone senza titolo di soggiorno.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Prima parte \u2013 disamina DL 20\/2023, protezione speciale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Avv. Paolo Cognini - Prima parte: Protezione speciale\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7Jm433Q-xSk?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Seconda parte \u2013 disamina DL 20\/2023, norme relative ai flussi di ingresso, art. 24 bis, conversione dei permessi di soggiorno per studio o formazione al di fuori delle quote, aumento della durata di alcune tipologie di permesso di soggiorno<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Avv. Paolo Cognini - Seconda parte: Flussi di ingresso legale e permanenza regolare\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/DrZYitRoj-M?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Terza parte \u2013 disposizione penali, aumento delle pene per \u201cscafismo\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Avv. Paolo Cognini - Terza parte: Disposizioni penali\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/P_O2PYY6GsY?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riprendiamo da MeltingPot una disamina dell&#8217;avv. 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