{"id":1216,"date":"2023-01-16T14:21:45","date_gmt":"2023-01-16T13:21:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.glomeda.org\/?p=1216"},"modified":"2023-01-16T14:21:46","modified_gmt":"2023-01-16T13:21:46","slug":"ancona-diritto-allaccoglienza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.glomeda.org\/index.php\/2023\/01\/16\/ancona-diritto-allaccoglienza\/","title":{"rendered":"Ancona &#8211; Diritto all&#8217;accoglienza"},"content":{"rendered":"\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Un&#8217;importante decisione del Tribunale di Ancona in merito alla causa legale promossa a salvaguardia delle prerogative dei richiedenti asilo. Il comunicato dell&#8217;Ambasciata dei Diritti<\/em><\/strong><\/h6>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel corso delle varie <strong>battaglie condotte nell\u2019ultimo anno a fianco dei richiedenti asilo costretti a dormire per strada<\/strong> dalla Questura che non avviava la procedura di accoglienza cos\u00ec come previsto dalla normativa vigente, e ai quali non veniva fatta formalizzare la domanda di protezione, avevamo promesso che avremmo fatto ricorso anche alle vie legali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ebbene avevamo ragione!<\/strong> Il tribunale di Ancona, in risposta al ricorso presentato dall\u2019avvocato Paolo Cognini, si \u00e8 espresso con un\u2019ordinanza chiara che obbliga la questura di Ancona a \u201c<em>formalizzare la ricezione della<\/em> <em>domanda di protezione internazionale entro 5 giorni dal provvedimento.\u201d <\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le motivazioni del giudice sono articolate e riportano con precisione leggi italiane e disposizioni europee che non lasciano dubbi a nessuna interpretazione, risultando inoltre valide per tutti coloro che presentano domanda di protezione internazionale. <strong>La pratica di rinviare per mesi l\u2019avvio della procedura di richiesta di protezione internazionale e la contestuale accoglienza, \u00e8 illegittima. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il giudice ricorda che: <em>\u201cLa Questura, in particolare, una volta ricevuta la domanda, \u00e8 tenuta a redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli entro tre giorni lavorativi, prorogabili  di ulteriori dieci giorni in presenza di un elevato numero di domande (art. 26 D.lgs. n. 25\/2008).\u201d<\/em> In  questi mesi come pi\u00f9 volte denunciato abbiamo raccolto decine di rinvii da parte della questura che  superavano anche i sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel famoso foglio rilasciato dalla questura dove si rinvia l\u2019appuntamento ai mesi successivi, veniva addotta come giustificazione allo slittamento la mancanza di posti in accoglienza forniti dalla  prefettura. Anche in questo caso il giudice ribadisce: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u201cLa prassi seguita nella vicenda in esame ha completamente capovolto il percorso previsto dal legislatore, atteso che si \u00e8 provveduto prima a verificare la disponibilit\u00e0 di posti per l\u2019inserimento del soggetto nel sistema di accoglienza e, rilevata l\u2019assenza di tale disponibilit\u00e0, non \u00e8 stato consentito  al soggetto di formalizzare l\u2019istanza di protezione. Infatti, nel caso in esame, si assiste a un\u2019ulteriore violazione, consistente nel mancato collocamento del richiedente nei centri di privata accoglienza previsti dall\u2019art. 9 del D.lgs. n. 142\/2015, in forza del  quale, il Prefetto (comma 4) provvede al collocamento del richiedente nei centri governativi di prima accoglienza.\u201d <\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sempre nella sentenza, <strong>oltre alla violazione dei diritti costituzionali<\/strong>, vi \u00e8 un passaggio estremamente importante: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>&#8220;In altri termini, nell\u2019ottica del legislatore comunitario, e dunque nazionale, non pu\u00f2 mai venirsi a creare l\u2019opzione tra accoglienza e abbandono, tanto che sono state espressamente previste &#8216;strutture straordinarie&#8217; da attivare nel caso in cui l\u2019afflusso massiccio di richiedenti porti a una saturazione dei posti disponibili nelle ordinarie strutture di prima accoglienza.&#8221;<\/em> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A questo punto <strong>ci aspettiamo che la Questura si attivi immediatamente<\/strong> e che avvii la procedura di formalizzazione ed accoglienza per tutti coloro che l\u2019abbiano presentata da almeno dieci giorni cos\u00ec come ribadito dalla sentenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Ambasciata dei Diritti Marche<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un&#8217;importante decisione del Tribunale di Ancona in merito alla causa legale promossa a salvaguardia delle prerogative dei richiedenti asilo. 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